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 Per la politica dell'ambiente                                   Chi lotta può perdere,chi non lotta ha già perso! Guevara                                          

IL PCPA -piano comunale pluriennale attuativo - del comune di Ala    -parte 1

 

Estratti dal PCPA del comune di Ala, approvato con verbale di deliberazione n.119 di data 23 giugno 1989:  word


PREMESSA

La legge provinciale 04/03/1980 n. 6 disciplina l' attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella Provincia Autonoma di Trento al fine della valorizzazione delle risorse provinciali in armonia con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale e con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente nonché con la necessita di tutela del lavoro e delle imprese.


Per il raggiungimento di tali scopi la Giunta Provinciale ha approvato con delibera n. 1620 di data 06.03.1987 il "Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali" che delimita le aree suscettibili di attività estrattiva e favorisce le norme generali per la coltivazione e la ricomposizione finale delle aree stesse.


( Con delibera della Giunta Provinciale n. 2533 del 10/10/2003 è stato approvato il 4° aggiornamento del piano cave e conseguentemente il nuovo "Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali")


Ai sensi dell'art. 6 della L.P. 6/80 l'attuazione del Piano provinciale avviene su base di Programmi pluriennali di attuazione a scala comunale che, con il supporto di un parere di fattibilita geologica, definisca gli indirizzi e le normative specifiche riferiti alle singole aree individuate sul territorio comunale sia in ordine alla fase di estrazione e relative infrastrutture che quella di ricomposizione e destinazione finale. L'Amministrazione ha quindi incaricato il sottoscritto Dott. Cadrobbi Lorenzo di predisporre il Programma d'attuazione che viene di seguito illustrato, alla realizzazione del quale hanno lavorato il Dott. Valle Claudio, Dott. Zambotto Mauro e Dott. Passardi paolo per la parte geologica-geomeccanica sotto la costante supervisione del sottoscritto e il P.M. Bertolini Mario per la programmazione della coltivazione.


NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE


PERIODO DI VALIDITA'


Il programma di attuazione pone le base essenziali per una corretta e completa attuazione delle previsioni contenute nel Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali della Provincia di Trento; infatti il presente Programma prevede di attuare quelle opere e quegli interventi che razionalmente si ritengono necessari al corretto utilizzo della risorsa estrattiva.

Il presente Programma ha una validità di 18 anni e cioè fino al 31.12.2006.


AUTORIZZAZIONE COMUNALE


Entro tre mesi dalla data di approvazione del presente Programma d'attuazione le Imprese in possesso di autorizzazione provvisoria alla data di entrata in vigore del Piano provinciale dovranno inoltrare tutta la documentazione tecnica di seguito indicata a corredo della domanda di autorizzazione all'esercizio delle cave.

Il Sindaco riscontratane le regolarità attuerà l'iter burocratico previsto nella L.P. 6/80.


1_ DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO DELLA CAVA


Per la coltivazione delle cave, il proprietario del suolo o l'avente diritto a corredo della domanda di autorizzazione deve presentare in triplice copia, di cui una regolarmente bollata, la seguente documentazione:


a) progetto di coltivazione su base topografica aggiornata al 1988 composto di planimetria e sezioni in scala 1/1000 per aree superiori ai 10 ha e 1/500 per aree inferiori, con indicate le fasi tempificate di coltivazione, la viabilità di accesso e di servizio, le infrastrutture e le reti di alimentazione, le opere di raccolta e convogliamento e scarico delle acque circolanti e di quelle reflue;


b) progetto di recupero ambientale composto di planimetria e sezioni in scala 1/1000 per aree superiori ai 10 ha e 1/500 per aree inferiori con indicate le fasi tempificate di esbosco e di ripristino vegetativo delle aree esaurite e lo stato finale dell'area;


c) relazione geologico qeotecnica a firma di un iscritto all'albo, redatta secondo le prescrizioni fornite nel PARERE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA di seguito riportato, che fornisca le indicazioni tecniche necessarie alla stesura del Progetto di coltivazione e di recupero ambientale entrando specificatamente nel merito della stabilita generale dell'area durante e a fine lavori, definendo le altezze massime dei fronti di escavazione e degli eventuali riporti di materiale, garantendo la sicurezza delle persone e delle strutture nonché la tutela del reticolo idrografico con una rappresentazione grafica della serie geolitologica dell'area di cava.Lo studio dovrà essere redatto sulla base di un'adeguata indagine geognostica ai sensi di quanto prescritto dal D.M. 21.01.81 "Norme tecniche per le indagini sui terreni..".


La relazione dovrà altresì fornire una dichiarazione di fattibilità del progetto presentato sia in merito alla coltivazione che al ripristino finale;


d) relazione tecnico illustrativa che descriva: le fasi e le opere da realizzarsi nella coltivazione ed i relativi metodi e macchine impiegate, la sede le modalità e gli impianti necessari alla lavorazione del materiale estratto con la gamma dei prodotti mercantili trattati; un piano economico finanziario con indicati particolarmente, i costi di coltivazione e di recupero ambientale; il programma di interventi da realizzarsi in materia di sanità ed igiene del lavoro a tutela degli addetti e del contesto ambientale circostante; i livelli occupazionali e le previsioni di impiego nel medio e lungo periodo;


e) estratti coroqrafici in scala 1/10000 o 1/25000 ed estratto catastale dell'area interessata;


f) do-cumentazione attestante la libera disponibilità dei terreni interessati.


2_    DISCIPLINARE


Ai sensi del I comma dell'art. 7 il Comune rilascerà l'autorizzazione da esercitarsi secondo le norme contenute nel disciplinare redatto secondo il modello tipo approvato dalla Giunta.


Il disciplinare dovrà contenere tutte le prescrizioni e gli obblighi per il razionale e corretto esercizio della cava e degli impianti annessi secondo le indicazioni del Piano provinciale.


Il disciplinare può essere modificato in vista di un più razionale sfruttamento del giacimento o in considerazione di obiettive modificazioni sulla situazione di mercato.


3.    DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE


L'autorizzazione avrà una durata non superiore al    Programma   d'attuazione


Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste della legge, in caso di violazione degli obblighi previsti nel disciplinare, l'autorizzazione viene sospesa, previa diffida e nel caso di ulteriore violazione può essere dichiarata decaduta.

 

Ai sensi del III' comma dell'art. 11 si può procedere all'immediata revoca dell'autorizzazione.


4.    DEPOSITO CAUZIONALE


Le Ditte richiedenti devono provvedere prima del rilascio dell'autorizzazione al deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare mediante fideiussione bancaria. Il deposito potrà essere annualmente aggiornato, tenuto conto della superficie eventualmente gia ripristinata secondo il programma di recupero ambientale facente parte integrante del disciplinare di concessione, oppure di altre aree che il Comune indicherà come aree di bonifica o che le singole impresa proporranno a tale scopo con apposito progetto da eseguirsi secondo le indicazioni degli uffici forestali ed approvato con licenza edilizia comunale.

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