Testo fisso

 Per la politica dell'ambiente                                   Chi lotta può perdere,chi non lotta ha già perso! Guevara                                          

IL PCPA -piano comunale pluriennale attuativo - del comune di Ala    -parte 3

 

COLTIVAZIONE     


NORME E CRITERI GENERALI DI COLTIVAZIONE


1.    DISTANZE


La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere e regolata dal D.P.R. n. 128 del 09.04.59, "Norme di polizia delle miniere e delle cave", di cui si riportano gli articoli specifici:

Art. 104: senza autorizzazione del prefetto (*) sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a) 10 metri:


- da strade di uso pubblico non carrozzabili;


- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;


b) 20 metri:


- da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;


- da corsi d'acqua senza opere di difesa;


- da sostegno o da cavi interrati di elettrodotti di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;'-


- da edifici pubblici ed edifici privati non disabitati;


c) 50 metri:


- da ferrovie;


- da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi; - da oleodotti e gasdotti;


- da costruzioni dichiarate monumenti nazionali


Le distanze predette si intendono, misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore di escavazione.


Art. 105: l'autorizzazione e accordata con deliberazione della Giunta Provinciale, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, sentito il dirigente del Servizio minerario provinciale ed altri organi interessati dello Stato, la Provincia ed i Comune; Per il rispetto delle distanze di legge si suggerisce la delimitazione dell'area di cava sul terreno per mezzo di appositi vertici, costituiti da picchetti in ferro murati su pilastrini di cemento, individuabili tramite coordinate Gauss Boaga.


3.    RECINZIONE DELLA CAVA E MISURE DI SICUREZZA


I limiti della cava prospicenti le strade di servizio pubblico, ovvero le zone di facile accesso devono essere adeguatamente recintate con rete metallica o con altro mezzo idoneo a vietare l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti. E' necessario inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti leggi di polizia mineraria (D.P.R. n. 128 del 09.04.59 e successive modificazioni ed integrazioni) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti dei terzi. Tali opere sono a totale carico del titolare della autorizzazione.


5.    SCOPERTURA E CONSERVAZIONE DEL TERRENO AGRARIO


La prima operazione di coltivazione di una cava consiste nella rimozione del terreno agrario di copertura sino a raggiungere materiale utile sottostante. Tale terreno di cui e vietata la vendita dovrà essere mantenuto in cava ai fini del ripristino dell'area stessa. La rimozione e l'accumulo del terreno agrario di copertura, com-portano sempre una degradazione delle sue caratte-ristiche pedologiche ed agronomiche, a causa del parziale inquinamento con il materiale sottostante ed alla perdita di sostanze humiche. Occorre per-tanto limitare arealmente la scopertura del terreno alla minima superficie necessaria alle operazioni di coltivazione, in rapporto alla produzione programmata ed alle attrezzature utilizzate. La scopertura dovrà dunque procedere per lotti annua-li e non interessare subito tutta l'area di colti-vazione. In questo modo, successivamente allo scavo del primo lotto, il terreno di copertura del secondo puo essere rimosso e ricollocato immediatamente nelle zone gia sfruttate, evitando accumuli soggetti a graduale degradazione nel tempo. Gli accumuli temporanei di terreno dovranno non superare i 3 metri di altezza al fine di limitare il dilavamento ad opera del ruscellamento delle acque superficiali. Per contenere tale dilavamento, evitare l'invasione di specie ruderali infestanti e conservare il contenuto accettabile di sostanze organiche, occorre eseguire sui cumuli di terreno semine protettive di erba medica, lupulina. Per evitare l'eccessiva compattazione del terreno e opportuno che le macchine operatrici eseguano la scopertura in senso frontale con accumuli laterali ai bordi dell'area di coltivazione, oppure in aree destinate allo scopo.

 

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Diritti riservati

Copia non permessa