Testo fisso

 Per la politica dell'ambiente                                   Chi lotta può perdere,chi non lotta ha già perso! Guevara                                          

IL PCPA -piano comunale pluriennale attuativo - del comune di Ala    -parte 4 

 

MODALITA' GENERALI DI COLTIVAZIONE


La coltivazione delle cave dovrà avvenire nelle migliori condizioni di sicurezza ed in maniera da consentire il recupero dell'area contestualmente all'attività estrattiva.


2.    CAVE DI SABBIA E GHIAIA


a) Altezza del fronte di cava e gradonatura


L'altezza del fronte di scavo e stabilita dal D.P.R. n. 128 del 09.04.59 che prescrive quanto segue:


Art. 121 Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice. L'ingegnere capo può consentire che il limite, suddetto sia superato quando, per l'idoneità dei mezzi impiegati, la sicurezza sia ugualmente tutelata.

 

In linea generale si ritiene possibile procedere a trance contemporanee dell'altezza variabile da 5 a 10 metri a seconda delle caratteristiche del mezzo di scavo utilizzato (pala meccanica, escavatori idraulici, escavatori a corda ecc.)


L'ampiezza dei gradoni potrà essere .diversa, in funzione dell'utilizzazione finale dell'area.


b) Scarpate di escavazione e di abbandono


In fase di coltivazione le scarpate assumono pendenze variabili in rapporto alla natura del materiale (litologia, stratigrafia, granulometria, aridità ecc.) ed al mezzo utilizzato per lo scavo. Le scarpate di escavazione presentano pertanto condizioni di stabilita temporanea e sono soggette a successive modificazioni sino ad assumere pendenze di equilibrio definitive.


In fase di abbandono le scarpate dovranno essere rimodellate secondo la pendenza finale di assoluta sicurezza, che dovrà essere indicata nella relazione geologica e geotecnica annessa al progetto di coltivazione. Tale pendenza dovrà anche essere progettata in funzione degli interventi di ripristino previsti. In base a quanto specificato nel capitolo 6.2 si indicano come pendenze massime consentite i 35°.


c) diaframmi


Per cave limitrofe si devono evitare le formazioni di diaframmi di materiale in posto a tale fine le ditte confinanti dovranno concordare le modalità di scavo, che dovrà avvenire a mezzo compensazione geometrica del volume avanzando con il ciglio cava sulle proprietà limitrofe di una profondità determinata dall'altezza del fronte cava e dalle pendenze delle scarpate di scavo


L'altra ditta procederà immediatamente con lo scavo della scarpata rimanente asportando il materiale giacente al piede della stessa sulla proprietà della ditta precedente per la profondità pari alle profondità asportata dalla ditta precedente.


d) provvedimenti e cautele per evitare e/o ridurre la formazione di polveri


Per evitare la formazione di polveri, o comunque ridurre la quantità e gli effetti nocivi, si dovranno adottare idonei provvedimenti quali:


1) innaffiamento dei gradoni, piazzali e strade di cava ove circolano i mezzi di carico e trasporto


2) applicazione di aspiratori e di cicloni per la captazione e l'abbattimento delle polveri negli impianti di frantumazione e selezione.


e) provvedimenti e cautele per evitare e/o ridurre i rumori molesti

 

Per evitare e/o ridurre i rumori molesti si dovranno adottare idonei provvedimenti e cautele quali l'applicazione dei silenziatori sulle macchine operatrici di cava.


RIPRISTINO AMBIENTALE


CRITERI PER LA RICOMPOSIZIONE FINALE DEI TERRENI


Le opere di ricomposizione finale delle cave dovrebbero tendere a ripristinare condizioni uguali o simili a quelle preesistenti    l'attività estrattiva e comunque coerenti con l'assetto produttivo, lo stato ambientale e la destinazione urbanistica delle aree circostanti. Il conseguimento di tali obiettivi e tuttavia condizionato dalle caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche delle aree al termine della escavazione.


Le modalità di esecuzione degli interventi di recupero di seguito illustrate sono applicabili nei casi di utilizzo finale delle aree al temine dell'attività estrattiva descritta nei precedenti capitoli.


DESTINAZIONI URBANISTICHE


Tutte le aree estrattive a fine lavori recuperano una destinazione conforme a quella precedente all'attività estrattiva e pertanto o agricole o boschive.

Si esclude qualsiasi utilizzo delle cave per discariche di rifiuti solidi o liquidi urbani e di fanghi industriali tranne quelle gia autorizzate allo scopo.

Tutti i riempimenti dovranno avvenire con materiale "inerte" (vedi D.P.R. 915 del 10.09.1982), proveniente dalle stesse cave o da demolizioni edilizie. Allo scopo le ditte dovranno munirsi di apposita autorizzazione da parte dello SPA e saranno in toto responsabili del corretto uso della discarica che dovrà essere recintata e sbarrata secondo le regole che lo SPA indicherà.

 

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