Testo fisso

 Per la politica dell'ambiente                                   Chi lotta può perdere,chi non lotta ha già perso! Guevara                                          

LA LEGISLAZIONE PROVINCIALE -PARTE 1 

 

Cosa prevedeva la LP 6/80 (è stata sustituita il 24/10/2006 dalla LP n.7/2006) la legge provinciale riguardo ripristino ambientale:

LP 6/80 Art. 27 Restituzione dei luoghi in pristino         pdf

 

Chiunque esegua lavori di ricerca o coltivazione di cave o torbiere oppure installi o realizzi strutture o impianti di cui all'articolo 7, comma 6, senza la prescritta autorizzazione o concessione, oltre ad essere sottoposto alla sanzione amministrativa di cui al primo comma dell'articolo 25, è tenuto a eseguire a sue spese i lavori occorrenti per la restituzione in pristino dei luoghi, entro il termine e con le modalità fissate dal sindaco con propria ordinanza, sentito il comitato di cui all'articolo 4.

Analogamente il sindaco provvede, ove non siano stati realizzati entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione i programmi di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale oppure ove non siano stati rimossi, entro il medesimo periodo, le strutture o gli impianti di cui all'articolo 7, comma 6.

In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza entro il termine prescritto il sindaco provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente. È comunque fatto salvo, in caso d'inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, l'incameramento della cauzione prestata.

 

Cosa prevede il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (piano cave) riguardo al ripristino  ambientale:

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3.1.2.2 Sono stati individuati preferibilmente giacimenti di dimensioni sufficienti a consentire un loro prolungato utilizzo nel tempo, dando priorità a quelli oggetto di passata attività estrattiva dove necessitano coltivazioni più razionali in grado di permettere anche un progressivo recupero ambientale dell'area.

3.1.4. CRITERI DI TUTELA DEL PAESAGGIO

Il Piano si è proposto non solo una radicale riconsiderazione delle zone estrattive, ma anche una mediazione tra le aree in corso di sfruttamento e quelle non ancora intaccate da un lato ed aree da recuperare all'ambiente dall'altro, in modo tale da compensare all'interno dei territori comunali interessati il disequilibrio ambientale che diversamente ne deriverebbe.

In quest'ottica rientra anche l'obbligatorietà della predisposizione di precisi progetti di sfruttamento, razionalizzando quindi sia l'attività estrattiva sia il recupero ambientale, che deve essere previsto in tempi brevi e possibilmente ancora durante le fasi di coltivazione.

Vengono così evitate coltivazioni ingiustificate dal punto di vista economico-occupazionale, in rapporto al loro impatto ambientale, consentendo nel contempo soluzioni atte a garantire il ripristino di zone già sfruttate o abbandonate.

 

3.6.1. PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

I programmi di attuazione previsti dall'art. 6 della L.P. 4 marzo 1980, n. 6 e s.m., devono uniformarsi alle indicazioni del Piano prevedendo, in particolare per l’aspetto minerario ed in relazione alle singole situazioni e necessità, quanto segue:

a) modalità, tempi e priorità nella coltivazione e relativo recupero ambientale delle aree;

b) modalità per la redazione di progetti di coltivazione razionali e, nel caso di due o più cave adiacenti, reciprocamente compatibili;

c) qualità, quantità, tipo e localizzazione delle infrastrutture necessarie alla coltivazione delle cave;

d) modalità, tempi e priorità di realizzazione delle infrastrutture;

e) declassificazione delle strade comunali non più utilizzabili e di intralcio alla razionale coltivazione dei giacimenti;

f) eventuale indicazione delle aree dove è possibile effettuare la lavorazione del materiale estratto autorizzando appositi impianti.

3.8. CRITERI PER IL RAZIONALE SFRUTTAMENTO DEI GIACIMENTI E PER IL RECUPERO AMBIENTALE

Di seguito vengono indicati i criteri da adottare per il razionale sfruttamento dei giacimenti in generale e per il relativo recupero ambientale nonché, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della L.P. 4 marzo 1980, n. 6 e s.m., i criteri e le modalità che si riferiscono ai giacimenti di rilevante estensione.

La domanda di autorizzazione o concessione alla coltivazione di cava, deve essere corredata dal progetto di coltivazione e sistemazione ambientale completo di perizia geologica e comunque dalla documentazione di cui all'art. 8 della stessa legge.

La domanda ed i relativi allegati, devono essere presentati al sindaco del comune interessato in sei copie di cui una regolarmente bollata.

3.8.1. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

Il progetto, redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal richiedente l’autorizzazione, deve essere costituito dalla documentazione tecnica necessaria a rappresentare e circoscrivere l’iniziativa in programma con la realtà dei luoghi direttamente interessati e con il proprio contesto ed in particolare:

a) estratto della Carta topografica generale in scala 1:10.000;

b) estratto mappa catastale;

c) estratto del Piano Regolatore Generale vigente ed eventualmente di quello in salvaguardia;

d) relazione tecnica;

e) relazione geologico-geotecnica;

f) relazione sul ripristino ambientale durante ed a fine coltivazione;

g) planimetrie;

h) sezioni;

i) piante, sezioni e prospetti degli eventuali impianti e strutture a servizio della cava;

j) documentazione fotografica comprensiva di eventuali rendering.

Gli elaborati di cui alle lettere a), b) e c) devono essere muniti di opportune indicazioni che permettano la facile e veloce ricognizione dei luoghi interessati.

Planimetrie e sezioni, in scala idonea, devono essere chiaramente distinte nei livelli di rilievo/progetto/raffronto (utilizzando i colori giallo e rosso nel caso di progetti di variante).

Le planimetrie devono riportare i limiti dell’area estrattiva individuata dal Piano e quelli dell’area di cui si richiede l’autorizzazione. La relazione tecnica deve indicare la superficie di tale area nonché l’entità dei volumi interessati dalla coltivazione e dai lavori di recupero ambientale distinti nelle eventuali fasi operative

A seconda delle singole tipologie d’intervento, la presentazione di dettagli progettuali può sottolineare particolari e significative fattispecie operative e, con ciò, rendere possibile l’apprezzamento della bontà degli obiettivi di progetto.

Per quanto attiene alle discipline del paesaggio e della tutela ambientale, del vincolo geologico e idrogeologico, gli elaborati progettuali, anche in base alla loro tipicità, devono tenere puntualmente conto delle rispettive, singole e specifiche esigenze istituzionali e, di conseguenza, essere opportunamente integrati, nell’intento di dare esauriente completezza alle tematiche ed agli interessi pubblici e privati coinvolti. L’adozione dei criteri di tutela ambientale già menzionati dal P.U.P., l’uso di opportuna documentazione fotografica, lo sviluppo di adeguati fotomontaggi prospettici, ovvero la rappresentazione su basi facilmente reperibili come le ortofoto, può permettere una più agevole verifica ed un miglior controllo progettuale, sia da parte del proponente, sia da tutte le altre figure direttamente o indirettamente cointeressate.

Considerato che il Piano prevede una razionale e progressiva attività di coltivazione e di recupero ambientale, con tempi a volte prolungati, appare chiaro come il progetto debba prevedere fasi operative temporalmente ben integrate, in modo da prefigurare un costante riscontro sull’attività stessa, mirando, per quanto possibile, all’attenuazione degli impatti visivi ed ambientali che, in genere, accompagnano l’attività estrattiva.

Il logico sviluppo dell’insieme delle elaborazioni tecniche è pertanto riserva sostanziale del progettista che, alla luce della propria professionalità ed esperienza, può produrlo nel modo più personalizzato, purché i contenuti dimostrino in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo di aver compiutamente sviscerato le tematiche sopra indicate.

Relativamente al ripristino della copertura vegetale, la relazione deve indicare le sequenze operative degli interventi previsti, considerando le due fondamentali modalità, ovvero la ricostituzione sia della copertura erbacea (semina manuale o idraulica, con o senza pacciamatura, a spessore, ecc.) sia di quella arbustivo-arborea (impianto tradizionale a buche a sesto pieno od a gruppi, impianto con funzioni consolidanti mediante l’impiego di cordonate con salice o con astoni a radice nuda ecc.). Da ultimo devono essere indicati gli interventi di manutenzione necessari od opportuni per garantire l’affermazione dinamica delle opere eseguite. Gli elaborati devono prevedere le modalità per la raccolta, il convogliamento e lo scarico delle acque, sia meteoriche che superficiali nonché di quelle che possono emergere a seguito della coltivazione, al fine di evitare frane e denudamenti nelle zone circostanti nonché possibili intorbidimenti dei corsi d’acqua.

Devono inoltre indicare le strade di accesso e quelle interne all'area di cava, specificando quali debbano ritenersi vincolanti per l'esecuzione dei profili progettuali (strade-gradone comuni a cave contigue) e quali invece possano essere più semplicemente ritenute ad esclusivo servizio della singola cava (piste di cava elastiche) e pertanto essere spostate senza specifica autorizzazione di variante al progetto.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel programma comunale di attuazione (qualora adottato), è necessario che nel caso di cave adiacenti i progetti siano predisposti in totale compatibilità tra di loro o preferibilmente sia redatto un progetto unitario.

La relazione geologico-geotecnica deve dimostrare la fattibilità del progetto, ai fini della stabilità generale del versante, delle fronti di escavazione e degli eventuali riporti di materiale, della sicurezza delle persone e delle opere e delle strutture sia di proprietà di terzi che al servizio della cava nonché della tutela delle sorgenti potenzialmente utilizzabili interessate direttamente o indirettamente dai lavori. Devono essere altresì esaminate con cura le possibili interferenze con il reticolo idrografico superficiale e con l'idrologia sotterranea nonché la regolazione del flusso delle acque meteoriche.

Qualora sussistano situazioni particolarmente complesse od accentuata acclività del versante, la relazione geologico-geotecnica deve fornire i seguenti ulteriori elementi conoscitivi:

- rilievo geologico di dettaglio con relative sezioni geologiche, in scala non inferiore a 1:5.000, riguardante l'area direttamente o indirettamente interessata dai lavori di coltivazione previsti;

- definizione e delimitazione delle zone di omogeneità con:

a) riconoscimento, descrizione e classificazione geolitologica e geomeccanica della roccia;

b) dimensionamento degli elementi strutturali, loro rilievo e quantificazione dei parametri geotecnici (analisi strutturale);

c) incidenze idrogeologiche;

d) elaborazione dei dati e loro interpretazione;

- eventuali indagini geofisiche o saggi meccanici volti alla verifica di stabilità dell'area mediante impiego del metodo dell'equilibrio limite o degli elementi finiti.

Per la coltivazione in sotterraneo deve essere verificata sia la stabilità dei cantieri durante l'attività sia la stabilità a coltivazione ultimata, in particolare per quanto riguarda possibili ripercussioni in superficie.

3.8.2. METODI DI COLTIVAZIONE E DI RECUPERO AMBIENTALE.

I metodi di coltivazione di seguito indicati sono da ritenersi, nella generalità dei casi, i più idonei in relazione ai vari tipi di giacimento.

Il progettista, a seconda delle situazioni geomorfologiche, giacimentologiche ed ambientali delle singole zone, deve aver cura di introdurre le modifiche più opportune allo scopo di ottenere un integrale, corretto e sicuro sfruttamento della cava, con particolare riguardo alla sicurezza del personale, alla salvaguardia ambientale ed all'esigenza di provvedere ad un'idonea sistemazione finale del suolo da iniziarsi possibilmente già durante la coltivazione.

In generale, nel caso di cave a gradoni, il recupero ambientale delle aree deve essere effettuato, se possibile, non seguendo le rigide geometrie dei gradoni ma cercando di dare naturalità alle fronti ripristinate, come indicato al punto 3.1.4.

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