Testo fisso

 Per la politica dell'ambiente                                   Chi lotta può perdere,chi non lotta ha già perso! Guevara                                          

     ….accade in Lessinia e dintorni

I Capanni 

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    Visto l'elenco(*) delle postazioni di osservazione/sparo  concesse sul territorio comunale e in relazione a quanto disposto dall' articolo 27 della LP  9.12.91 n.24 riportato  in calce (**) , pare scontato che gli appostamenti provvisori tali siano perché  al termine della stagione venatoria  siano smantellati.

 

Sono infatti considerati fissi solamente quelli in muratura  che soggiacciono peraltro alla disciplina urbanistica comunale.

 

Un invito ai Corpi di Vigilanza Forestale e non, acchè tale disposto  non venga disatteso. 

Questa tipologia di prevenzione e repressione è senz'altro antipatica ma non quanto la vista di molti obrobri ostentatamente e spesso impunemente presenti in consistente numero sul   territorio comunale;  le disposizioni  stabiliscono dei precisi criteri circa l'impiego di materiali appropriati per la loro costruzione:  non inquinanti , non impattanti, conformi alla tipologia presente sul territorio cui insistono, costruiti con dignita e osservanza di   un minimo senso estetico.

 

Di fronte ad una normativa ed  ad un permissivismo  che si stanno  dilatando in maniera esponenziale a favore dell'esercizio venatorio, è oltremodo opportuno richiedere l'applicazione delle norme di legge .

 

La  pubblicazione ( si tratta di un atto pubblico) dell'ubicazione dei siti  e dei singoli proprietari consentirà la costituzione di un archivio fotografico di grande utilità.

 

L' aumento della frequentazione in montagna impone inoltre vengano approntate delle opportune segnalazioni. La PAT ne ha fissato i termini,  (punto 6 art.27 stessa LP)  l'Amministrazione  comunale vigili sulla loro osservanza.

 

Nessuno dei tanti nella zona Corna Fessa- Coe di Ala è segnalato, alcuni risultano pericolosi per l'impiego di filo di ferro e per essere posti su percorsi abitudinari, altri come quello alle Coe di Ala risulta sin troppo impattante.

 

Ecco pertanto riportato in calce (**) un opportuno riepilogo delle norme.

 

FOTO DEI SOLI APPOSTAMENTI COLLOCATI TRA MALGA CORNAFESSA E MALGA COE DI ALA

 

 

(*)

COMUNE DI ALA - Delibera di Giunta n° 139 del 30 ottobre 2015.

Autorizzazione Sezione Cacciatori di Ala, occupazione terreno di proprietà comunale per la realizzazione di appostamenti per l’esercizio della caccia, come definiti dal 1° comma dell’art. 27 della L.P. 09.12.1991, n. 24 e secondo i criteri generali indicati nell’allegato allaDeliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23.10.2003.

 

1

Aliseppi Massimiliano

Val dei Rebuti-Ala

2

Bazzanella Danilo                              

Bus del Tas -Ala

3

Bertolini Sergio                                

Lavacchietto-Ala

4

Cavagna Onorio                                

Lavachione (Poza) -Ala

5

Caliari Loris                                     

Malga Lavacchione -Ala

6

Debiasi Davide                                

Malga Cornafessa-Ala

7

Debiasi Ernesto                               

Segheria-Ala

8

Fabbiani Emilio                               

Spia-Passo Buole-Ala

9

Fabbiani Stefano                             

Zengi Rossi - Brusà-Ala

10

Lorenzini Mauro                                

Maiere-Serravalle

11

Mabboni Giuseppe                            

Riondera -Ala

12

Marchiori Aurelio                              

Moc della polenta - Madrera -Chizzola

13

Mazzola Armando                             

Malga Cornafessa -Ala

14

Mutinelli Giovanni                             

Malga Cornafessa -Ala

15

Nave Fabio                                     

Boldera - Sega di Ala -Ala

16

Porro Ivo                                       

Val Cipriana- S.Margherita

17

Porro Rosario                                 

Val Cipriana- S.Margherita

18

Sega Gianfranco                              

Malga Cornafessa -Ala

19

Sega Marco                                    

Perobia -Ala

20

Tomasi Luigi                                  

Val Bona/Val acqua -Ala

21

Tomasi Stefano                              

Tagliafuoco-bassa Passo Buole

22

Tomasoni Giorgio                            

Malga Cornafessa -Ala

23

Zampieri Gaetano                            

Dos della Maia -Ala

 

 

COMUNE DI ALA - Delibera di Giunta n° 132 del 14 ottobre 2015.

Autorizzazione Sezione cacciatori di Ala, realizzazione appostamenti fissi per l’esercizio del controllo ordinario della specie cinghiale.

 

1. Passo Buole;

2. Perobia;

3. Malga Fratte – Alpe Val Fredda;

4. Malga Cornafessa;

5. Malga Barognolo (n. 2 appostamenti);

6. Malga Foppiano;

7. Malva Lavacchione;

8. Malga Lavacchietto;

9. Malga Revoltel (n. 2 appostamenti);

10. Malga Coe di Ala (n. 2 appostamenti);

11. Malga Castelberto;

12. Malga Scortigara di Fondo;

13. Malga Scortigara di Mezzo-Busa Cazadiavoi;

14. Malga Scortigara di Cima-imbocco sentiero Valbona;

15. Malga Scortigara di Cima;

 

 

(**)

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1991, n. 24 Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia (1 ) (b.u. 13 dicembre 1991, n. 55, straord.)

 

 

Art. 27 Appostamenti fissi e temporanei 1. Gli appostamenti di caccia sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, quali i capanni, i palchi, le imbarcazioni e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. 2. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. 3. Gli appostamenti fissi e temporanei non possono essere situati a distanza minore di metri 50 dal confine tra le riserve e a distanza minore di metri 150 dal confine con le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

 

 

4. Gli appostamenti di caccia, fissi e temporanei per la caccia agli uccelli migratori, possono essere situati a distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;  -        o m i s s i s -

 

5 bis. L'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del servizio faunistico di concerto con il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. La denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno. 5 ter. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite ulteriori norme per l'allestimento degli appostamenti fissi ai sensi del comma 5 bis anche ai fini del loro controllo numerico e ripristino.

 

 

6. Gli appostamenti fissi devono essere indicati con apposita segnaletica conforme al modello approvato dalla Giunta provinciale. 

 

la redazione

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