Testo fisso

 Per la politica dell'ambiente                                   Chi lotta può perdere,chi non lotta ha già perso! Guevara                                          

      STATUTO DI PILCANTE  - Anno 1374

 

In Christi nomine, Amen. L'anno della sua nascita 1374, lndizione XII, Domenica 11 Giugno, a Pilcante, in casa del sottoscritto mastro Gabriele, alla presenza dei Signori Antonio q. Jacobino da Mantova, prete nella Villa di Pilcante, Nicolo q. ser Antonio da Treviso, abitante nel castello di Avio, prodomicellario, testi vocati e rogati e di altre persone.

 

Tutti quelli di Pilcante, diocesi di Verona, o almeno la maggior parte di essi, radunatisi spontaneamente e zelantemente per fare le cose sottoscritte, tra i quali siedono ser Gislimberto q. Aldrighetto da Pilcante, ser Tura q. Bonsignore, della predetta località (rure = campagna) mastro Gabriele q. ser Pietro da Castel Artino, diocesi di Arezzo; ora abitante a Pilcante, Benassuto q. Alessandro da Pilcante, che rivestiva la carica di massaro, Pilcantino q. Coraceo, Pinamonte q. ser Bonaventura, il calzolaio Ognibene, q. ser Giovanni dal Dosso, il calzolaio Bertolino, figlio del soprannominato ser Gislimberto, Simeone q. ser Nigro, che è carpentiere; tutti questi cinque sono abitanti della Villa di Pilcantc (vicini).

 

Tutti hanno pregato il nobil Signore Alberto, del q. egregio e potente Signore Guglielmo di Castelbarco, il quale sig. Alberto abita nel castello di Avio ed è marchese e Signore della stessa Villa di Pilcante, all'unanimita, e, come dimostrarono, con animo sincero, e ciò non solo i predetti, ma in modo speciale anche tutti coloro che abitavano nella villa rurale di Pilcante, di cui tralascio i nomi a causa dell'eccessiva fatica, che, dal momento che notte e giorno venivano commesse, come essi dicevano, cose gravissime e dannose ai poveri ed a tutto il Comune, soprattutto nella campagna e nella Villa rurale di Pilcante a causadella mancanza di ordini di bando e degli statuti.

 

Pertanto noi soprascritti in nome e vece di tutti gli assenti di tutta la Commune di Pilcante, imploriamo supplici il Sig. Alberto aflinche si degni di concederci con la sua parola il permesso e l'autorizzazione di adottare gli statuti per tutta la Commune, nonché gli ordinamenti per il tempo presente e per quelli futuri, cosicché se alcuno avrà commesso —contro gli stessi statuti—nella campagna o nella Villa di Pilcante una azione o cosa che costituisca danno venga punito come si merita, cosa che è giusta.

 

Perciò lo stesso Signore, considerando degno ed utile accogliere le loro preghiere, dopo aver eletti i predetti, e cioè Tura, Benassulo, Pilcantino, Pinamonte, Ognibene, Bertolino e Simeone, demandò personalmente e per conto di tutti gli uomini della Villa rurale di fare quanto predetto, affinché dopo che ciascuno di essi lo aveva giurato, dovessero provvedere agli Statuti utili al comune e considerare le cose più degne, in modo che chiunque abbia commesso danni in campagna o nella Villa venga punito; deferito per ordine del predetto Signore il giuramento a me notaio, essi giurarono, dopo aver corporalmente toccate le Sacre Scritture del Vangelo del Signore, di conoscere personalmente gli interessi della Commune e dei suoi uomini e di predisporre giusti ordinamenti.

 

Per cui dopo matura discussione e con il consenso di tutta la Comunità e con quello—nonché per ordine—del predetto Signore, pronunciarono in nome e vece di tutti quelli della Commune, senza alcuna opposizione questi Statuti, pregando me sottoscritto notaio, che scrivessi di ciò un pubblico istrumento.

 

                                 * * *

 

Dopo aver invocato supplici l'aiuto del nome di Cristo e di sua madre, demandiamo, stabiliamo, comandiamo ed ordiniamo:

 

1. Primo, che debbano essere eletti due saltari - od anche uno solo - oppure più d'uno, qualora succeda che talvolta per una giusta causa non possano andare in due soli, come ora avviene, o debbano andare se venga cosi diversamente disposto; l'elezione deve avvenire entro l'ottava di S. Michele, ivi compreso il giorno stesso di S. Michele, e coloro che sono stati eletti dovranno giurare di farlo e provvedervi; se qualcuno avrà contravvenuto, o si sarà rifiutato di farlo dovrà pagare sessanta soldi piccoli veronesi per ogni volta che non avrà voluto accettare o avrà contravvenuto.

 

2. Item, che detti due saltari debbano ambedue andare ogni giorno in campagna, secondo il diritto e la consuetudine dal primo marzo fino all'ottava di S. Michele, e custodire diligentemente la campagna e non dedicarsi ad altri affari, cosi come secondo il diritto sono tenuti a fare i buoni saltari. E che nessuno di loro due manchi neppure un giorno dalla Regola, ne si ritiri da essa, sotto pena di 10 soldi per ogni giorno, salvo il caso che non abbia un impedimento manifesto e valido come scusa di fronte a qualsiasi persona.

 

3. Item, che nessun saltario, ne altra persona, forestiero e non, possa salire sopra gli alberi da frutto, sotto pena di cinque soldi da pagarsi per ogni volta, se il fatto è accaduto di giorno, e di dieci soldi se invece il fatto e accaduto di notte, salva la rifusione del danno eventuale.

 

4. Item, se qualcuno verrà scoperto a recare danno ai beni altrui, se di giorno incorrerà nella pena di cinque soldi per ogni volta che sia stato scoperto, se di notte di dieci soldi; inoltre egli dovrà riparare il danno, sia che il fatto sia avvenuto di giorno, che di notte.

 

5. Item, se qualche animale, o animali, di qualsiasi genere sarà trovato in luogo indebito senza bovaro o custode, il proprietario pagherà, se il fatto e avvenuto di giorno cinque soldi per ogni volta, se di notte dieci soldi, salva inoltre la riparazione dei danni.

 

6. Item, qualora venga trovato in qualche campagna un paio di buoi o di vacche, non adibite a lavoro, il proprietario pagherà due soldi per ogni paio e per ogni volta; qualora gli animali abbiano provocato danni, il proprietario dovrà ripararli; se il fatto sarà avvenuto di notte egli pagherà quattro soldi per ogni volta, salva la rifusione degli eventuali danni.

 

7. Item, se qualcuno sarà sorpreso ad arare in costa (all'altrui proprietà) pagherà cinque soldi e riparerà ogni volta il danno.

 

8. Item, se qualcuno toccherà qualche termine del comune, pagherà cinque soldi per ogni volta.

 

9. Item, il saltario dovra ricevere una cuna (misura) giusta e ragionevole di grano per ogni minale seminato, e similmente dovrà percepire ogni suo altro diritto spettantegli di qualsiasi altro genere in misura equa e ragionevole;

 

10. Item, ognuno che ha fuoco (vicino) o che lavori vigneti dovrà dare al saltario tre stari di uva, e qualora non li abbia gli dovrà dare cinque soldi.

 

11. Item, che nessun saltario osi fare i propri interessi o quelli dei suoi; egli ,dovrà dedicarsi solo a quelli della Commune, sotto pena di cinque soldi per ogni volta in cui sarà sorpreso in errore; i consoli sono tenuti e devono denunciare il saltario ogniqualvolta qualcuno di essi lo avrà scoperto in errore in qualche cosa.

 

12. Item, che il saltario, o i saltari, il giorno dell'ottava di S. Michele debba render conto, notificarlo e comunicarlo a tutta la Comune, sotto pena di dicci soldi ogni qualvolta si sia ricusato di farlo; ognuno dovrà agire in sede di questo rendiconto -cioè far patta -  nei confronti del saltario secondo le consuetudini della Commune.

 

13. Item, se qualcuno andrà nel gazo (bosco ceduo di fondo valle) per lavorare o fare qualche opera senza il permesso dei massari, egli dovra pagare dieci soldi per ogni volta e rimetterci il lavoro.

 

14. ltem, se il massaro avrà incaricato un giurato, e questi non voglia andare là dove il massaro glielo ha comandato, questi dovrà pagare 10 soldi per ogni volta, salvo che non abbia avuto un motivo di scusa valido di fronte a tutti del comune.

 

15. Item, ogniqualvolta un giurato avrà dovuto andare a piedi, egli riceverà dal massaro il permesso di  portarsi via dal gazo una  fascina di 18 legni, oppure 6 fascetti, e ciò se il massaro lo avrà incaricato di custodire il bosco; in caso diverso non  percepirà nulla.

 

16. Item, se qualcuno avrà tagliato un albero da frutto, dovrà pagare 20 soldi per ogni pianta tagliata nell'ambito della Commune e perdere il suo lavoro; qualora tagliasse i rami di questi alberi egli dovrà pagare 10 soldi per ciascuna pianta e perdere il lavoro.

 

17. ltem, se qualcuno avrà incendiato cose altrui, danneggiando la comune, o avrà incendiato i beni comuni, dovrà pagare 60 soldi e rifondere il danno; ciò qualora il fatto sia doloso (malizioso); in ogni caso i massari - per la Comune - potranno stabilire pena maggiore o minore a loro discrezione.

 

18. Item, chiunque venda, lo dovrà fare a giusta misura, sotto pena di 20 soldi per ogni volta che avrà contraffatto.

 

19. Item, chiunque non partecipi alla Regola, dovendo intervenire, dovrà pagare due soldi per ogni volta.

 

20. Item, che nessuno osi segare il fieno nel territorio della Commune prima della festa di S. Giovanni nel mese di Giugno (24 giugno) sotto pena di 20 soldi per ogni volta e per ogni luogo in cui abbia segato.

 

21. Item, il massaro dovrà rendere integralmente conto di tutta la sua amministrazione e dei diritti comuni entro otto giorni dal termine in cui ha esaurito il suo mandato di massaro.

 

22. Di tutte le pene suddette e dei denari versati (multe) il nobile Signore soprascritto riceverà la terza parte, il saltario pure la terza parte, e l'ultima terza parte restera alla Commune.

 

Io, Jacopo Albo (Bianchi) del q. Sig. Bartolomeo da Padova, abitante nel Castello di Avio con il  suddetto Sig. Alberto, notaio per autorità imperiale, fui presente a tutte queste cose e rogato le scrissi fedelmente.

 

 Traduzione: A. AMADORI   da “I quattro vicariati –1/1979

            

Nascita dello statuto ‑ Carta da regola di un comune rurale ‑ Pilcante

 

Il compianto Arnaldo Segarizzi aveva pubblicato nel 1901 nella rivista Tridentum la trascrizione latina dell'antico Statuto di Pilcante - certamente uno dei piu antichi della valle - approvato nel 1374 durante la Signoria di Alberto e Arrighetto di Castelbarco, signori di Avio, Ala e Chizzola. Pilcante, Pieve di Brentonico, aveva gia un sacerdote nel 1200 e probabilmente continuo ad averlo anche in seguito nonostante le poche notizie disponibili.

Civilmente appartenne sempre al Vicariato di Avio, di cui assieme a Borghetto costituiva una “ Villa”, e ciò sia per comodità geografica, che per la comune appartenenza alla Diocesi di Verona, la cui giurisdizione sulla destra Adige si estendeva  “ab immemorabili” e fino alla Pasqua del 1796, fino alla Villetta, presso Chizzola, Pieve di Mori. (Il documento, secondo il Segarizzi, fu conservato negli archivi della Villa di Pilcante fino all'epoca Napoleonica e andò poi distrutto in seguito alle varie vicende belliche ed alla soppressione del vecchio ordinamento civile).

Il documento stesso, oltre ad essere un importante squarcio sulla nostra storia locale, costituisce una importante testimonianza sul funzionamento di una Regola rurale, cioè l'assemblea dei vicini, antica forma di democrazia e di partecipazione alla vita della comunità .

Tra l'altro possiamo vedere come il castello di Avio fosse in pratica una piccola corte, con il suo prodomicellario - il maestro di casa - che veniva da Treviso; il rappresentante castrobarcense a Pilcante, mastro Gabriele, veniva addirittura da Castel Artino, diocesi di Arezzo, il che ci riporta alla moglie di Giovanni di Castelbarco, cugino di Alberto e Arrighetto, uno de' Pepoli - allora Signori di Bologna, il cui feudo -  Castiglion dei Pepoli -  pur essendo nella giurisdizione di Bologna e molto più vicino ai centri toscani.

Nel 1374 non vi erano ancora i cognomi, introdotti in Vallagarina durante il dominio della Repubblia Veneta (1411‑1509) per cui e difficile presumere quali delle attuali famiglie di Pilcante o della zona trovino la loro radice nei modesti abitanti di allora; vediamo comunque che le persone più influenti - citate nell'atto - erano degli artigiani - carpentieri, calzolai e conciatori di cuoio -  tutti pero interessati alla custodia dei campi e dei boschi. Dobbiamo infatti ricordare che fin quasi all'ultimo conflitto mondiale 1'economia rurale e silvopastorale era indirizzata all'autosufficienza famigliare, per cui ogni vicino cercava di produrre un po’ di tutto; allora  — 1200 ‑ 1300 —  un po’ di frumentone, il miglio di sorgo, di frumento, di rape e di fave, nonché di vino e di legname per la casa e da opera e per il carbone di legna, indispensabile pcr la lavorazione dei metalli; inoltre i prodotti del bosco venivano commerciati dai zateri verso Verona e Venezia, e parte del ricavato dei boschi della Comunita (la Commune) era riservata alle vedove ed agli orfani, in nome dei quali agivano i massari. Anche in questo semplice statuto ne troviamo cenno, ed è indubbiamente un segno di civiltà, pur nella crudezza dei tempi, in cui non esistevano le pensioni e le altre forme pubbliche di assistenza a favore dei poveri e dei bisognosi.

Lo Statuto consiste in una raccolta di norme per la custodia dei campi e dei boschi; si prevede l'elezione dei “ saltari “ (uno o due, probabilmente a seconda dei periodi dell'anno) cioè le guardie campestri, funzione sopravissuta fin dopo la prima guerra mondiale, con l'obbligo di cuslodire i boschi (saltarius da saltus = bosco ceduo; il bosco di alto fusto nei nostri antichi statuti si chiamava silva) e si precisano i loro compiti, che corrispondono dall'altra parte ai doveri dei buoni vicini di rispettare la proprietà degli altri, di impedire che gli animali facciano danni o vadano a pascolare l'erba del prossimo e di impedire il taglio del bosco non autorizzato dai massari. Inoltre si prevede la punizione per gli incendiari (tipo di vendetta personale diffusa nelle nostre vallate e che corrispondeva al ridurre alla fame l'oggetto della vendetta) nonché l’obbligo per tutti i vicini di partecipare alla “ Regola “, cioè l'assemblea generale dei capi famiglia aventi voce (cioè residenza) a Pilcante almeno 50 anni, salvo meriti speciali, alla quale spettava l'obbligo di eleggere i massari, approvarne il rendiconto, eleggere i saltari e controllarne l'operato, ecc.

I saltari hanno diritto alla ricompensa in natura da parte dei posscssori doi campi (una cuna di grano per ogni milale - 39 kg.- seminato, o tre stari di uva per ogni vigneto, oppure 5 soldi). I sallari, in compenso di questo pagamento in natura (il denaro era cosa rara, e serviva per l'acquisto di beni durevoli e del sale) dovevano esercitare il loro compito senza confonderlo con i propri interessi privati (il problema di farsi i propri affari da parte di chi ha incarichi pubblici, anche piccoli, e probabilmente vecchio come il peccato originale).

      Da questo documento risulta senza dubbio:

 

1. Negli statuti locali si fissavano le norme consuetudinarie, riconosciute ed accettate dalla totalità dei  vicini, che riconoscevano in esse le regole normali di comportamento per la tutela del bene comune.

 

2. Queste consuetudini si erano formale via via che si formavano le “ Ville “ un centro abitato per essere considerato Villa doveva avere, oltre ad un certo numero di abitanti, una chiesa con cura d'anime, i cui oneri dovevano essere sostenuti dalla Villa; nel caso di Pilcante esse rispecchiavano la base rurale del piccolo centro.

 

3. Lo statuto per essere valido doveva avere la sanzione del Dinasta ‑ nel nostro caso Alberto di  Castelbarco - che corrispondeva, fatte le debite proporzioni, alla firma che il Presidente della  Regione o della Provincia oppone alle leggi regionali o provinciali per la loro promulgazione.

Il dinasta infatti esercitava le funzioni di giudice e gli altri suoi poteri in nome del Principe‑Vescovo  di Trento, Signore  territoriale, dal quale aveva ottenuto l'investitura sul feudo, mentre a sua volta il Principe‑Vescovo per quanto concerneva i suoi poteri “ in temporalibus “ (nell'ordine civile) li  riceveva dall' Imperatore del Sacro Romano Impero, che a sua volta  essendo incoronato dal Papa li considerava di origine divina. L'amministrazione della giustizia - attributo di Dio - era    pertanto la massima espressione dell’esercizio dell’autorità da parte del Dinasta o della persona da esso incaricata .( In val di Non questa si chiamava Assessore, nome che, come vediamo, ha fatto fortuna).

 

4. Lo Statuto prevede anche delle sanzioni, sia per le omissioni dei saltari, che per le contravvenzioni in genere; prevede inoltre sempre la riparazione del danno, cosa ovvia, ma in cui purtroppo la società attuale ha molte colpe di omissione; e la riparazione era tanto più doverosa se il danno era stato fatto al bene pubblico, e pertanto i danneggiati erano gli orfani e le vedove.

 

5. Lo Statuto era frutto di discussione e l'assemblea dei vicini aveva eletto una commissione - il Tura, il Benassuto, il Pilcantino, il Pinamonte, I'Ognibene, il Bertolino ed il Simeone -  per preparare il testo delle norme e sottoporle all'assemblea; questa commissione aveva dovuto giurare sul Vangelo di conoscere gli interessi generali (competenza) e di preparare le norme più giuste (senso di giustizia). Su di esse poi vi era stata quella matura discussione che aveva portato al consenso di tutto il Comune. Cosa che nelle  piccole comunità, ad esempio in certi piccoli comuni della Svizzera è ancora in uso.

 

6. La moneta indicata è il soldo veronese, a quel tempo in uso in tutta la valle dell'Adige. 20 soldi facevano una Libra (lira) e  2400 soldi un ducato d'oro. Il predominio della moneta veronese durò infatti alcuni secoli - dal 1000 fino a dopo il 1500 –  venendo poi sostituita dalla moneta veneta. Si può presumere che all'epoca dell'approvazione dello statuto 10 soldi, cioè  mezza lira, fosse la paga giornaliera di un bravo mastro artigiano. Tutte le contravvenzioni sono raddoppiate se il fatto è avvenuto di notte .

 

7. Ad Ala -  dall'altra parte dell'Adige, sotto i Lessini, fino alla fine del 1200 ed oltre troviamo il Waldemanno, nome di origine germanica con cui si indicava il saltario; il Waldemanno è nominato infatti negli atti del Xlll secolo, e la valle di sua giurisdizione -  la Valle dell'Ala, da cui calavano a valle i Cimbri della Giazza, si chiamava Valdemanara.

 

8. I1 dinasta era il regolano maggiore delle Ville poste nella sua giurisdizione; agli inizi del 1200 il Vescovo di Trento era stato riconosciuto come regolano maggiore della Pieve di Brentonico sulla base degli antichi diritti del ducato longobardo di Trento, pur essendo Brentonico giurisdizione religiosa di Verona; questi poteri si trasferivano alla persona del titolare dell'investitura del feudo;

venuta la Repubblica veneta il regolano maggiore (cioè il Presidente della Regola con poteri di convocazione) divenne il Vicario. Il Vicario di Avio presiedeva sia la Regola comune dei colonelli di Stropea, Vigo e Sabbionara (con Foss, i due Vo ed i Masi) che quelle delle Ville di Pilcante e di Borghetto.

Come vediamo pur costituendo una curiosità storica, possiamo sempre trarre dalla meditazione sul nostro passato spunti di  iflessione sul nostro presente ed anche qualche auspicio per il nostro avvenire.

 

9. Tra i testimoni vi è prete Antonio da Mantova, curato di Pilcante; anche nel processo per il feudo di  Ala del 1202 troviamo nominato prete Domenico, curato di Pilcante. Se ne deve dedurre che la cura d'anime, che apparteneva alla Pieve di  Brentonico, è antichissima. Inoltre i Castelbarco esercitavano il giuspatronato sulle Pievi di Avio e di Brentonico, per cui è  logica, in presenza di Alberto, anche la presenza all'assemblea del curato, pur non essendo egli un “ vicino “.

 

    Angelo Amadori  da “I quattro vicariati –1/1979

X

Diritti riservati

Copia non permessa