Testo fisso

 Per la politica dell'ambiente                                   Chi lotta può perdere,chi non lotta ha già perso! Guevara                                          

 

IL FRANTOIO DELLA DITTA PASQUALINI.

 

E' dalla seconda metà degli anni '90 che Ala convive controvoglia con l'area di frantumazione di inerti della ditta Pasqualini.

Area collocata a contatto con una zona residenziale, ben visibile nel centro della valle, equidistante da Ala e Pilcante.

A nulla sono servite le azioni di contrasto intraprese dall'amm.ne comunale e quelle, ripetute, di privati cittadini per limitare l'impatto di una simile attività.

Per vent'anni si sono subiti e sopportati polveri e rumori.

Ed il frantoio è sempre lì.

 

Nel 1998 il comune di Ala avvia nei confronti della ditta Pasqualini un procedimento per opere abusive realizzate in assenza di autorizzazioni.

 

Così risponde il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia di Trento:

 

 

Determinazione n. 226 del 04-12-1998 adottata da SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO Testo unico leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" - art. 127 - valutazione paesaggistica in sanatoria inerente il deposito, la frantumazione e lavorazione di materiale inerte sulle pp.ff. 933/6 - 933/7 - 933/9 in C.C. Ala - rich.: COMUNE di Ala per Costruzioni Pasqualini s.r.l. ed Iniziative '91 s.r.l. - (pratica n. 826/98) - prot. 913/98. Il Comune di Ala ha inviato alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 127 "Coordinamento delle sanzioni pecuniarie" del Testo unico leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", gli atti relativi al procedimento per l'applicazione della sanzione pecuniaria per le opere abusive in oggetto evidenziate, le quali sono state altresì realizzate in assenza delle autorizzazioni previste dall'articolo 93 del citato Testo unico. Le opere sono state sottoposte all'esame della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico ambientale nella seduta di data 24 novembre 1998, la quale ha ritenuto le medesime non gravemente pregiudizievoli dell'assetto paesaggistico ambientale con la seguente motivazione: " ritenuto che le opere di cui si richiede la valutazione paesaggistica in sanatoria abbiano prodotto nell'ambiente locale, soprattutto a causa della creazione di un consistente piazzale con pavimentazione in materiale ghiaioso, del notevole quantitativo di materiale inerte ivi depositato e della collocazione di macchinari per la lavorazione del materiale stesso, un significativo impatto figurativo nei confronti del contesto circostante andando ad alterare, senza peraltro pregiudicare gravemente i caratteri del posto, lo scenario paesaggistico dei luoghi, caratterizzato da un ambiente agricolo uniforme pur con la presenza ai margini di grossi volumi edilizi a carattere prevalentemente artigianale. La presenza di tali elementi sul territorio (deposito di inerti, macchine per la lavorazione e piazzale) hanno determinato un contrasto figurativo sia nei confronti del territorio agricolo circostante, caratterizzato da grande continuità morfologica e colturale, sia nei confronti del contesto edificato circostante, caratterizzato da ordine formale nella sistemazione delle aree libere da edificazioni. Tuttavia, in considerazione della non rilevante emergenza visiva del sito rispetto alle principali visuali e della possibilità di ridurre l'impatto visivo delle opere, almeno nei confronti del contesto circostante, attraverso la posa a dimora di una cortina alberata a medio ed alto fusto lungo il perimetro dell'area di lavorazione, le opere abusive nel complesso non sono comunque ritenute particolarmente contrastanti con l'ambiente circostante, non tali in ogni caso da dover imporre una loro rimessa in pristino. Ciononostante, a parziale "risarcimento" del danno paesaggistico prodotto dalla loro anomalia formale e figurativa, per le stesse può essere imposto un incremento della sanzione pecuniaria prevista, così come stabilito dal comma 2, lettera b) dell'articolo 127 della L.P. 5.9.1991, n. 22 e s.m.". Visto il regolamento di attuazione dell'articolo 3 della L.P. 3.4.1997, n. 7 dd. 26.3.1998, n. 6 - 78 leg. concernente "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti", ai sensi del quale il presente provvedimento deve intendersi attribuito alla competenza del Dirigente in luogo della Giunta provinciale. Visto il parere della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, le opere citate si possono ritenere, con le motivazioni precedentemente espresse, non gravemente pregiudizievoli dell'assetto paesaggistico ambientale, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, lettera b) del Testo unico leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio". Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE - visti gli atti citati in premessa; - visto il Testo unico leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio"; - vista la legge provinciale 9 novembre 1987, n . 26 "Approvazione del Piano urbanistico provinciale"; d e t e r m i n a 1) che le opere abusivamente realizzate, riguardanti il deposito, la frantumazione e lavorazione di materiale inerte sulle pp.ff. 933/6 - 933/7 - 933/9 in C.C. Ala, si possono ritenere non gravemente pregiudizievoli dell'assetto paesaggistico ambientale, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, lettera b) del Testo unico leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", con la seguente motivazione: le opere di cui si richiede la valutazione paesaggistica in sanatoria hanno prodotto nell'ambiente locale, soprattutto a causa della creazione di un consistente piazzale con pavimentazione in materiale ghiaioso, del notevole quantitativo di materiale inerte ivi depositato e della collocazione di macchinari per la lavorazione del materiale stesso, un significativo impatto figurativo nei confronti del contesto circostante andando ad alterare, senza peraltro pregiudicare gravemente i caratteri del posto, lo scenario paesaggistico dei luoghi, caratterizzato da un ambiente agricolo uniforme pur con la presenza ai margini di grossi volumi edilizi a carattere prevalentemente artigianale. La presenza di tali elementi sul territorio (deposito di inerti, macchine per la lavorazione e piazzale) hanno determinato un contrasto figurativo sia nei confronti del territorio agricolo circostante, caratterizzato da grande continuità morfologica e colturale, sia nei confronti del contesto edificato circostante, caratterizzato da ordine formale nella sistemazione delle aree libere da edificazioni. Tuttavia, in considerazione della non rilevante emergenza visiva del sito rispetto alle principali visuali e della possibilità di ridurre l'impatto visivo delle opere, almeno nei confronti del contesto circostante, attraverso la posa a dimora di una cortina alberata a medio ed alto fusto lungo il perimetro dell'area di lavorazione, le opere abusive nel complesso non sono comunque ritenute particolarmente contrastanti con l'ambiente circostante, non tali in ogni caso da dover imporre una loro rimessa in pristino. Ciononostante, a parziale "risarcimento" del danno paesaggistico prodotto dalla loro anomalia formale e figurativa, per le stesse può essere imposto un incremento della sanzione pecuniaria prevista, così come stabilito dal comma 2, lettera b) dell'articolo 127 della L.P. 5.9.1991, n. 22 e s.m.; 2) di dare atto peraltro che il presente provvedimento produce effetti solamente ai fini della verifica delle opere abusive sotto il profilo paesaggistico ambientale, a termini dell'articolo 127 del Testo unico leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio"; l'eventuale rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria rimane pertanto, indipendentemente dal contenuto non negativo della presente determinazione, subordinato all'accertamento da parte del Comune della sussistenza del requisito della conformità urbanistica delle opere, a termini dell'articolo 129 del Testo unico medesimo. 

 

 

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