Testo fisso

 Per la politica dell'ambiente                                   Chi lotta può perdere,chi non lotta ha già perso! Guevara                                          

 

 

STATUTO

Dell’Associazione denominata

“ ASSOCIAZIONE TUTELA DEL TERRITORIO “

Nata dalla esigenza di trasferire nel comune sentire i valori del rispetto dell’ambiente e difendere il territorio variegatamene costituito, da un uso indiscriminato e colpevole di ignorare le generazioni future.

 

 

TITOLO I°

DENOMINAZIONE – SCOPI – MODALITA’ OPERATIVE

ARTICOLO 1

Lo scopo costitutivo dell’Associazione è quello di ricreare, studiare e proporre delle risposte alla situazione di difficoltà della società nel suo insieme e intraprendere iniziative volte alla definizione di un percorso virtuoso e di un nuovo e piu’ conciliante modo di condividere l’ambiente.

Il principio fondante che informa l’ Associazione è quello di integrare la realtà locale con una percezione e una conoscenza più ampia del mondo che ci circonda, in modo tale che le azioni, le attività i progetti che la nostra comunità avvia, non siano il frutto di logiche di pensiero limitate ed autoreferenziali, quanto piuttosto che costituiscano delle risposte locali a questioni più generali

Di queste ultime è quindi necessario avere una percezione più ampia che portando ad una maggiore consapevolezza e conoscenza degli organismi di cui facciamo parte (società, Ambiente, umanità…) ci permetta di individuare e perseguire le risposte che il nostro mestiere esige.

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Pilcante

L'associazione potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze o uffici anche in altre località

ARTICOLO 3

Ambiti d’intervento:

- Tutela e difesa dell’ambiente e del territorio in cui viviamo con particolare riguardo alle questioni specifiche quali, cave, discariche, ecosistema fluviale,urbanizzazione,traffico, inquinamento, boschi , viabilità montana;

- Tutela e valorizzazione dell’arte e della cultura, dei manufatti la somma dei quali costituisce il mondo che ci circonda e che sono espressione dell’uomo e del luogo in cui vive;

- Tutela del patrimonio urbani con particolare attenzione al recupero alla conservazione del patrimonio artistico e alle modalità con le quali questo viene perseguito;

- Ricerca ed individuazione delle cause di disagio ideologico e sociale suggerendone percorsi di crescita.

- Rivitalizzazione delle attenzioni della Comunità per il recupero del suo patrimonio di relazione, delle sue radici

Da perseguire anche mediante:

- La promozione di attività formative volte alla diffusione dei valori di rispetto dell’ambiente nella sua più ampia accezione, anche attraverso l’acquisizione, la gestione di appropriato materiale bibliografico, audiovisivo ed informatico;

- La promozione di attività di ricerca e analisi del territorio con particolare attenzione alla lettura dei bisogni del territorio e delle popolazioni che su di esso insistono;

- L’ incentivazione di momenti e spazi di confronto fra le varie realtà impegnate nella protezione dell’ambiente;

- La realizzazione di concrete iniziative rivolte alla soluzione di particolari situazioni di “disagio” venutesi a costituire nei confronti delle popolazioni locali, mediante la sensibilizzazione dell’ opinione pubblica, il confronto con gli organismi preposti alla tutela del territorio , della salute pubblica e della conservazione del patrimonio storico – artistico;

- L’ istituzione, in accordo con altre realtà locali e sovracomunali, di un servizio di consulenza e di un osservatorio per le problematiche rientranti nell’ambito degli scopi dell’Associazione;

- La creazione di una rete di interscambio anche informativo con altre realtà similari, associazioni, comitati, nell’intento di rafforzare il potere contrattuale e di interloquire con maggiore capacità nei confronti dei soggetti privati e pubblici;

- L’ organizzazione di convegni e seminari informativi.

inoltre

- L’associazione può convenzionarsi con soggetti terzi e su delega della Pubblica Amministrazione, di altre Istituzioni, Associazioni o Privati per la gestione di iniziative conformi ai propri scopi.

- L’ attività dell’Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali regolamenti che potranno essere emanati a norma di legge.

Copia del presente Statuto e successive modifiche verrà consegnata ad ogni associato.

ARTICOLO 4

L'Associazione non ha scopi di lucro, è aconfessionale, laica ed apartitica e si colloca per definizione e per identità come ONLUS, (Legge 460/ 97).

 

 

TITOLO II°

SOCI

ARTICOLO 5

Possono essere associati le persone fisiche, giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private, gli enti di qualsiasi natura che si propongono gli scopi dell'Associazione e che aderiscono agli scopi associativi.

Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l'associazione, a mezzo del legale rappresentante o di persona appositamente delegata per iscritto.

ARTICOLO 6

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

soci fondatori, soci attivi, soci sostenitori e soci beneficiari.

a) Soci Fondatori.

Sono Soci Fondatori le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione.

b) Soci Attivi:

Sono Soci Attivi gli associati che, compiuti i doveri di Stato e quelli civili, si pongono a gratuita disposizione della comunità, impegnando le proprie capacità, i mezzi posseduti, il proprio tempo, per contribuire attivamente allo scopo associativo.

Essi partecipano concretamente e continuativamente alle attività dell'Associazione.

c) Soci Sostenitori:

Sono Sostenitori i terzi che, condividendone lo spirito e le finalità, sostengono l'associazione con apporti di tipo materiale od intellettuale.

ARTICOLO 7

La partecipazione dell’associante è del tutto spontanea e gratuita.

E' esclusa in ogni caso ogni ripartizione tra gli associati di utili e del patrimonio dell'associazione.

L'associato può aver diritto al solo rimborso delle spese sostenute nelle attività associative, documentandole debitamente, nella misura e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

Le domande di associazione devono essere rivolte al consiglio direttivo che ha la facoltà di accoglimento o ricusazione.

Gli associati dovranno annualmente versare la quota partecipativa nella misura successivamente fissata dal consiglio direttivo. La quota partecipativa dovrà concorrere a finanziare le attività in programmazione e quindi dovrà essere determinata in base ad esse.

ARTICOLO 9

La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione, o in caso di persone fisiche, per decesso.

L'associato che intenda recedere dall'associazione deve comunicarlo al Presidente

L'aderente all'associazione può essere escluso dall'Associazione per:-

a) inosservanza delle norme statutarie o delle deliberazioni prese dagli organi amministrativi o per gravi contravvenzioni dei doveri stabiliti dallo statuto;

b) per incompatibilità tra il comportamento dell'associante e gli ideali dell'associazione;

c) nel caso che l'associato, senza dare giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota associativa

L'associato da escludere verrà comunque avvertito affinché possa presentare contro deduzioni a suo favore o difesa. La decisione di esclusione avverrà tramite delibera e voto della maggioranza presente in seduta dell'assemblea dei soci.

Nelle more d’intervallo tra la proposta di provvedimento e la successiva Assemblea il socio verrà sospeso temporaneamente dalle eventuali cariche ricoperte nell’ambito dell’ Associazione.

 

 

TITOLO III°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 10

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) il Segretario.

ARTICOLO 11 - Assemblea Generale degli Associati

a) L'assemblea è composta da tutti i soci aderenti all'associazione ed è presieduta dal presidente.

b) Si riunisce una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed in seduta straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal presidente o su richiesta al presidente da almeno un terzo dei soci aderenti.

c) E' convocata dal presidente nelle forme consuete indicando nella convocazione: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza,

d) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della meta più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

e) In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

f) L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

g) La deliberazione di modifica dello statuto, dell'esclusione di un associato, dello scioglimento o di inevitabili decisioni urgenti (in seduta straordinaria) avviene a maggioranza di voti dei componenti.

h) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

i) Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'associazione e a disposizione di ogni aderente avendo diritto di consultarne o trarne copia.

l) L'assemblea elegge tra i suoi componenti il presidente, il consiglio direttivo, i revisori dei conti, il segretario od altra carica amministrativa necessaria al suo regolare funzionamento. Le elezioni avvengono a maggioranza degli aderenti presenti.

m) L'assemblea, con la maggioranza può revocare il presidente, o il consiglio amministrativo o le altre cariche con il voto della maggioranza degli aderenti presenti.

n) L'assemblea è convocata dal presidente un mese prima della scadenza della sua carica per eleggere un nuovo presidente.

o) L'assemblea delibera sulle modifiche dello statuto, sulla relazione economica ed annuale ed il bilancio e sulla relazione associativa approntata dal consiglio direttivo e ne formula le direttive generali.

p) L'associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato aderente mediante delega scritta con il limite di una delega per ogni delegato.

q) La validità delle deleghe sarà appurata dal presidente dell'assemblea che le conserverà tra gli atti dell'associazione.

ARTICOLO 12 - Consiglio Direttivo.

E' composto da un numero di membri che va da tre a nove, che resteranno in carica per anni tre e potranno essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è composto dal suo Presidente e dai consiglieri eletti dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge al suo interno il Vice Presidente ed un Segretario che cura la verbalizzazione delle riunioni;

- si riunisce di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta sia convocato dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei   suoi membri;

- predispone anno per anno, come dall'articolo 8) un registro nel quale verranno elencati gli associati.

- delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno, che non sia, per Legge o per Statuto, tassativamente di competenza di altri organi dell'associazione;

- amministra il patrimonio per l'attuazione degli scopi dell'associazione;

- redige la relazione economica annuale ed il bilancio, dai quali devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

- attua le deliberazioni dell'assemblea;

- cura l'attuazione dei programmi di attività e delle direttive generali deliberate dall'assemblea dei Soci;

- propone eventuali iniziative di intervento, suggerisce modifiche, verifica l’ attività e redige la relazione associativa annuale;

- propone all’assemblea generale degli associati eventuali modifiche dello Statuto;

- determina l'ammontare annuo della quota partecipativa;

- redige i regolamenti interni da sottoporre all'assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal proprio Presidente nelle forme consuete e deve intendersi regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli associati membri.

E' presieduto dal Presidente. o in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età, fra quelli presenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voti dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. In caso di parità risulta decisivo il voto del Presidente.

ARTICOLO 13 - il Presidente del Consiglio Direttivo.

a)- Rappresenta legalmente l'associazione in ogni sede, essendo allo stesso attribuito il potere di firma;

b)- convoca e presiede le assemblee ed il Consiglio Direttivo;

c)- in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 14 - Il Segretario.

Ha il compito di curare l'aggiornamento dei registri della contabilità e di predisporre il resoconto per il bilancio o per il conto economico. Ad anch'esso attribuito il potere di firma.

ARTICOLO 15

La partecipazione al Consiglio Direttivo o l'attività svolta dagli organi associativi è del tutto gratuita,

TITOLO IV°

FINANZIAMENTI E PATRIMONIO

ARTICOLO 16

I proventi con i quali l'associazione provvede alla propria attività sono:

                       a) le quote associative;

b) i contributi di enti o privati;

                       c) le eventuali donazioni libere, lasciti o eredità;

                       d)i proventi di iniziative permanenti od eccezionali.

ARTICOLO 17

Tutte le iniziative atte a reperire risorse finanziarie dovranno essere concordate con il consiglio direttivo e soggette ad approvazione dell'assemblea dei soci mediante la maggioranza dei voti degli aderenti presenti.

I contributi e le erogazioni liberali in denaro sono accettate dal Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali a decorrere dal gennaio di ogni anno

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono approvati dall'assemblea con la maggioranza dei voti degli aderenti presenti.

 

 

TITOLO V°

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 18

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I dipendenti o collaboratori di lavoro autonomo e gli aderenti attivamente coinvolti nello svolgimento delle attività dell'associazione sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 19

Lo scioglimento dell'associazione sarà deliberato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei voti, che provvederà alla nomina dei liquidatori e determinerà a quali altre organizzazioni di volontariato ONLUS, con finalità simili alla presente, destinare i beni che residuano dalla liquidazione.

ARTICOLO 20

Tutte le eventuali controversie tra associati o tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni giurisdizione, al giudizio di un collegio arbitrale di tre membri, nominati volta per volta rispettivamente dalle due parti e presieduta da un terzo nominato dai due arbitri.

AR'I'ICOLO 21

L'associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ARTICOLO 22

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 23

A comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio, gli associati (Fondatori) nominano i signori:

ARTICOLO 24     Norma transitoria

In sede di prima applicazione, il Consiglio Direttivo di cui all’art. 11 comma l) rimane in carica sino alla data di convocazione della prima Assemblea Generale successiva a quella di costituzione dell’ Associazione , da convocarsi entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente Statuto.

il presente atto e, esente da imposta di Registro ai sensi della Legge 266/1991.

Ala, addì 31 maggio   2006

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Diritti riservati

Copia non permessa