Testo fisso

 Per la politica dell'ambiente                                   Chi lotta può perdere,chi non lotta ha già perso! Guevara                                          

 LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA NEI LAVORI PUBBLICI NEL COMUNE DI ALA

 

In campo nazionale, sentiamo frequentemente notizie di indagini della magistratura su anomalie emergenti nel corso dell'esecuzione di opere pubbliche.

 Indagini che mettono allo scoperto gli intrecci affaristici di alcuni ambienti politico-imprenditoriali che campano di affari pubblici, e provocano una lievitazione dei costi a danno esclusivamente dei contribuenti.

 

Con questo articolo si intende evidenziare la consuetudine di ricorrere anche ad Ala  abitualmente,  ripetutamente in alcuni casi, alle varianti in corso d'opera per giungere al completamento dei lavori pubblici.

 

Alleghiamo una tabella che elenca gran parte dei lavori pubblici realizzati nel comune di Ala dal 2006 ad oggi.

 

Dalla stessa si possono rilevare gli importi delle opere pubbliche, il numero delle varianti, la percentuale di maggiorazione di costo riferita all'importo assegnato all'impresa esecutrice.

 

Ci si può chiedere se sarebbero accettate nella costruzione di un'opera  progettata e costruita  per un soggetto privato  maggiorazioni che portino il costo inizialmente previsto ad un aumento pari a quello che si può rilevare in alcuni lavori pubblici.

 

E' anche inevitabile chiedersi se é così "normale" che tutte le opere pubbliche subiscano varianti in corso d'opera, alcune in quantità tale da dubitare che mantengano una somiglianza con il progetto iniziale.

 

 

Alcuni articoli di stampa:

 

MODENA QUI  25/01/2012

 

Il brutto vizio di 'variare in corso d'opera'   di Messia Pedrielli

 

Appalti pubblici assegnati alle aziende con ribassi subito cancellati dal guadagno sui lavori aggiuntivi

 

Il gioco è sempre lo stesso. E ci è capitato troppe volte di incontrarlo per fingere di non averlo visto.

La gara d'appalto fissa un prezzo, la ditta se la aggiudica con ribasso et voilà... qualche tempo dopo arriva la delibera che, con un'aggiustatina al progetto, aumenta il costo complessivo, assegnando, di fatto, alla ditta che sta compiendo i lavori un altro, prezioso, piccolo gruzzolo.

Così i ribassi sulle grandi opere vengono, pressochè, cancellati dalle `varianti in corso d'opera' delibere che aggiustano (ad opera assegnata) il valore dei lavori inserendo necessarie modifiche.

Revisioni, insomma del progetto iniziale che, lungi dall'essere un'eccezione accadono invece piuttosto di frequente.

A livello burocratico si tratta di un procedimento amministrativo semplice, che si realizza in pochi passaggi: basta che l'amministrazione di riferimento prenda atto che il progetto va ampliato o modificato in una sua parte, stabilisca i nuovi prezzi, chieda alla ditta in questione se accetta di lavorare di più, pagata di più e poi la firma dell'assessore su una delibera rende il tutto perfetto.

Tutto tranne la sensazione di una vera concorrenza tra aziende, che sembra mancare. Per chi non si è aggiudicato il bando in questione, magari per un ribasso di pochissimo inferiore a quello dell'assegnataria, è andata male due volte: perso l'appalto e persi i soldi in più che, mangiandosi il ribasso, eccedono perfino le più rosee previsioni. Eppure si tratta di un  meccanismo che, solo negli ultimi due anni, ha toccato alcune delle più importanti opere della città di Modena e della provincia.

Dall'eclatante caso dello stadio di Carpi, ai lavori sulla Ghirlandina, dal collettore di Levante della città di Modena al campo da calcio Botti che verrà inaugurato il prossimo aprile.

Si tratta di un meccanismo lecito, certo: potrebbe mai la pubblica amministrazione, accorgendosi di aver sottovalutato qualche aspetto tra i costi dell'opera decidere di non operare al meglio per risparmiare qualche centinaio di migliaia di euro, rischiando che questa risulti incompleta o malfatta?

Certo che no. E comunque si tratta di soldi che il pubblico elargisce e che vanno a  miglioramento del risultato finale.

Ma è la frequenza con cui in corso d'opera si modificano i prezzi a far nascere quantomeno il sospetto che i progettisti pubblici siano un po' distratti.

E ora, a questa realtà, si aggiungono anche i ribassi sproporzionati...

 

 

 

QUI PERUGIA.IT  12/09/2011

 

Perugia - La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore Stefano Vinti, ha nominato i nuovi componenti del Comitato tecnico amministrativo dei lavori e opere pubbliche che eserciterà funzioni consultive ed esprimerà pareri su problematiche tecniche e amministrative inerenti i progetti di lavori ed opere pubbliche di particolare complessità e rilevanza, con specifico riferimento alle perizie suppletive e di variante, alle problematiche in campo ambientale, della difesa del suolo, della sismica, delle infrastrutture, degli edifici complessi e della sicurezza. Il Comitato, inoltre, interverrà nelle opere pubbliche che sono state aggiudicate con ribassi eccessivi, così come individuati dal Responsabile del procedimento in base alle linee guida formulate dagli uffici tecnici della Regione Umbria. In questi casi l’organo consultivo ha il compito di verificare le perizie di variante redatte al fine di utilizzare il ribasso d’asta e, tale svincolo, sarà determinato dal Comitato stesso. Fondamentale sarà l’apporto di competenze introdotte da tale organo consultivo al fine di elevare la qualità progettuale e di realizzazione degli interventi. «Lo strumento messo in campodalla Regione - afferma Vinti - è in grado di frenare la consuetudine di alcune imprese di proporre eccessivi ribassi al fine di aggiudicarsi l’opera, per poi tentare di recuperarlo con perizie di variante che poco introducono in termini di migliorie all’opera pubblica. Le Amministrazioni aggiudicatrici hanno la possibilità di rivolgersi ad un organo superpartes e competente per verificare la progettazione dei lavori che ricadono nel territorio, al fine di rendere il procedimento di esecuzione dell’opera il più celere possibile, evitando le difficoltà che troppo spesso incorrono nei cantieri pubblici, con notevole danno alla collettività». Il Comitato sarà composto da 11 membri fissi, scelti tra esponenti del

mondo accademico, esponenti del mondo professionale, esponenti della pubblica amministrazione di alto profilo ed elevata esperienza nelle questioni in cui il Comitato si dovrà esprimere. Il Comitato sarà presieduto da Luciano Tortoioli della Regione Umbria e membri saranno Francesco Asdrubali, Corrado Cencetti, Vincenzo Pane, Annibale Materazzi e Renato Morbidelli dell’Università di Perugia, Giovanni Solinas della Provincia di Perugia, Andrea Matcovich dell’Ordine degli Architetti, Piergiorgio Monaldi del Comune di Perugia, e tre liberi professionisti, Daniele Spinelli, Laura Cesarini e Massimo Mariani.

 

 

CORRIERE DEL VENETO.IT   16/03/2012

 

L'OPERA NEL MIRINO  Corte dei Conti, Calatrava sotto inchiesta

Errori nel progetto, la procura chiama l’archistar: novanta giorni per spiegare

 

VENEZIA — L’invito porta la firma del procuratore regionale della Corte dei Conti Carmine Scarano. Se non gli è già arrivato nella sua casa di New York, sarà questione di giorni, la questione non cambia: Santiago Calatrava è «indagato» per danno erariale sul ponte della Costituzione e in questi giorni gli è stato spedito l’«invito a dedurre» (l’equivalente dell’avviso di garanzia penale). L'architetto avrà novanta giorni di tempo per preparare e consegnare la sua memoria difensiva dopo di che sarà la Procura a decidere se rinviarlo a giudizio o chiudere il procedimento. Undici anni dopo l’approvazione del progetto definitivo del quarto ponte sul Canal Grande si tirano somme: doveva costare 3,8 milioni di euro (il prezzo bandito), lievitati nel 2001 con l’approvazione dell’esecutivo a 6,7, diventati alla fine della quinta perizia 11,2. Un bell’aumento che ha portato la Corte dei Conti ad acquisire le quattro perizie (dell’architetto Roccatagliata per la stessa Corte, dell’Autorità di vigilanza, della procura della Repubblica, dell’ingegnere Massimo Majowiecki) e tutta la documentazione compresi i contratti di manutenzione e monitoraggio firmati dal Comune. Se infatti tutti i problemi (spinte e spostamento delle rive) derivano dall’arco ribassato disegnato per motivi artistici, allora tutte le spese che da quell’errore derivano sono un danno alle casse pubbliche di cui renderà conto chi di dovere.

 

 

 

LA NORMATIVA IN MATERIA DI VARIANTI

 

 Le perizie si distinguono normalmente in tre categorie:

 

1)                la perizia suppletiva prevede l’esecuzione di maggiori quantità di lavori rispetto a quelli preventivati in progetto per cui la maggiore spesa non prevede l’aggiudicazione di nuove opere;

2)                la perizia suppletiva modificativa prevede un aumento di spesa necessario per l’esecuzione di maggiori quantità di lavori preventivati e di nuove categorie di opere che possono anche essere modificative e sostitutive di quelle del progetto;

3)                la perizia di variante prevede l’esecuzione di maggiori quantità di lavori preventivati e di nuove categorie di opere, senza aumento di spesa, in quanto rientrano nella spesa globale del progetto, comprendente i lavori a base d’asta e le somme a disposizione.

 

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente nei seguenti casi:

 

  • per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative.

Un tipico esempio è costituito dall'introduzione, successiva alla pubblicazione del bando di gara, di una nuova normativa tecnica: nuove disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, oppure sulla sicurezza degli impianti, comportano la necessità di adeguare l'originario progetto;

  • per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento (prima possibilità ricompresa sotto la lettera b) oppure (seconda possibilità) per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale.

In questi casi il responsabile del procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante;

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.

In questo caso  la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

  • nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile (cosiddetta sorpresa geologica).

Tale condizione si verifica quando si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore; in questo caso la variante, oltre ai fini tecnici e amministrativi, deve riconoscere l’equo compenso in favore dell’appaltatore;

  • per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo.

Il comma 5-bis dell'art. 25 della Merloni definisce l’errore od omissione progettuale: si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Al verificarsi di tali circostanze il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione all'osservatorio dei lavori pubblici ed al progettista che è considerato responsabile per i danni subiti dalla stazione appaltante. Quando  il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

In questo caso, inoltre, non trova applicazione  la regola generale del sesto quinto o quinto d'obbligo prevista dall'art. 344 della L. 2248/1865: se le varianti dovute ad errore progettuale eccedono il quinto dell'importo originario del contratto le parti non hanno la facoltà, generalmente riconosciuta, di proseguire i lavori in eccesso o di recedere dal contratto poiché la norma impone la seconda soluzione;

  • per modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità (cosiddette varianti migliorative). Possono essere in diminuzione oppure in aumento (purché non comportino un aumento di spesa superiore al 5%).

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