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- Pubblicato Giovedì, 11 Agosto 2016 11:51
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….accade in Lessinia e dintorni
I Capanni
Visto l'elenco(*) delle postazioni di osservazione/sparo concesse sul territorio comunale e in relazione a quanto disposto dall' articolo 27 della LP 9.12.91 n.24 riportato in calce (**) , pare scontato che gli appostamenti provvisori tali siano perché al termine della stagione venatoria siano smantellati.
Sono infatti considerati fissi solamente quelli in muratura che soggiacciono peraltro alla disciplina urbanistica comunale.
Un invito ai Corpi di Vigilanza Forestale e non, acchè tale disposto non venga disatteso.
Questa tipologia di prevenzione e repressione è senz'altro antipatica ma non quanto la vista di molti obrobri ostentatamente e spesso impunemente presenti in consistente numero sul territorio comunale; le disposizioni stabiliscono dei precisi criteri circa l'impiego di materiali appropriati per la loro costruzione: non inquinanti , non impattanti, conformi alla tipologia presente sul territorio cui insistono, costruiti con dignita e osservanza di un minimo senso estetico.
Di fronte ad una normativa ed ad un permissivismo che si stanno dilatando in maniera esponenziale a favore dell'esercizio venatorio, è oltremodo opportuno richiedere l'applicazione delle norme di legge .
La pubblicazione ( si tratta di un atto pubblico) dell'ubicazione dei siti e dei singoli proprietari consentirà la costituzione di un archivio fotografico di grande utilità.
L' aumento della frequentazione in montagna impone inoltre vengano approntate delle opportune segnalazioni. La PAT ne ha fissato i termini, (punto 6 art.27 stessa LP) l'Amministrazione comunale vigili sulla loro osservanza.
Nessuno dei tanti nella zona Corna Fessa- Coe di Ala è segnalato, alcuni risultano pericolosi per l'impiego di filo di ferro e per essere posti su percorsi abitudinari, altri come quello alle Coe di Ala risulta sin troppo impattante.
Ecco pertanto riportato in calce (**) un opportuno riepilogo delle norme.
FOTO DEI SOLI APPOSTAMENTI COLLOCATI TRA MALGA CORNAFESSA E MALGA COE DI ALA
(*)
COMUNE DI ALA - Delibera di Giunta n° 139 del 30 ottobre 2015.
Autorizzazione Sezione Cacciatori di Ala, occupazione terreno di proprietà comunale per la realizzazione di appostamenti per l’esercizio della caccia, come definiti dal 1° comma dell’art. 27 della L.P. 09.12.1991, n. 24 e secondo i criteri generali indicati nell’allegato allaDeliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23.10.2003.
1 |
Aliseppi Massimiliano |
Val dei Rebuti-Ala |
2 |
Bazzanella Danilo |
Bus del Tas -Ala |
3 |
Bertolini Sergio |
Lavacchietto-Ala |
4 |
Cavagna Onorio |
Lavachione (Poza) -Ala |
5 |
Caliari Loris |
Malga Lavacchione -Ala |
6 |
Debiasi Davide |
Malga Cornafessa-Ala |
7 |
Debiasi Ernesto |
Segheria-Ala |
8 |
Fabbiani Emilio |
Spia-Passo Buole-Ala |
9 |
Fabbiani Stefano |
Zengi Rossi - Brusà-Ala |
10 |
Lorenzini Mauro |
Maiere-Serravalle |
11 |
Mabboni Giuseppe |
Riondera -Ala |
12 |
Marchiori Aurelio |
Moc della polenta - Madrera -Chizzola |
13 |
Mazzola Armando |
Malga Cornafessa -Ala |
14 |
Mutinelli Giovanni |
Malga Cornafessa -Ala |
15 |
Nave Fabio |
Boldera - Sega di Ala -Ala |
16 |
Porro Ivo |
Val Cipriana- S.Margherita |
17 |
Porro Rosario |
Val Cipriana- S.Margherita |
18 |
Sega Gianfranco |
Malga Cornafessa -Ala |
19 |
Sega Marco |
Perobia -Ala |
20 |
Tomasi Luigi |
Val Bona/Val acqua -Ala |
21 |
Tomasi Stefano |
Tagliafuoco-bassa Passo Buole |
22 |
Tomasoni Giorgio |
Malga Cornafessa -Ala |
23 |
Zampieri Gaetano |
Dos della Maia -Ala |
COMUNE DI ALA - Delibera di Giunta n° 132 del 14 ottobre 2015.
Autorizzazione Sezione cacciatori di Ala, realizzazione appostamenti fissi per l’esercizio del controllo ordinario della specie cinghiale.
1. Passo Buole;
2. Perobia;
3. Malga Fratte – Alpe Val Fredda;
4. Malga Cornafessa;
5. Malga Barognolo (n. 2 appostamenti);
6. Malga Foppiano;
7. Malva Lavacchione;
8. Malga Lavacchietto;
9. Malga Revoltel (n. 2 appostamenti);
10. Malga Coe di Ala (n. 2 appostamenti);
11. Malga Castelberto;
12. Malga Scortigara di Fondo;
13. Malga Scortigara di Mezzo-Busa Cazadiavoi;
14. Malga Scortigara di Cima-imbocco sentiero Valbona;
15. Malga Scortigara di Cima;
(**)
LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1991, n. 24 Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia (1 ) (b.u. 13 dicembre 1991, n. 55, straord.)
Art. 27 Appostamenti fissi e temporanei 1. Gli appostamenti di caccia sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, quali i capanni, i palchi, le imbarcazioni e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. 2. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. 3. Gli appostamenti fissi e temporanei non possono essere situati a distanza minore di metri 50 dal confine tra le riserve e a distanza minore di metri 150 dal confine con le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.
4. Gli appostamenti di caccia, fissi e temporanei per la caccia agli uccelli migratori, possono essere situati a distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani; - o m i s s i s -
5 bis. L'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del servizio faunistico di concerto con il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. La denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno. 5 ter. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite ulteriori norme per l'allestimento degli appostamenti fissi ai sensi del comma 5 bis anche ai fini del loro controllo numerico e ripristino.
6. Gli appostamenti fissi devono essere indicati con apposita segnaletica conforme al modello approvato dalla Giunta provinciale.
la redazione
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