Testo fisso

 Per la politica dell'ambiente                                   Chi lotta può perdere,chi non lotta ha già perso! Guevara                                          

UN  SORRISO...... SORRY!

Paparazzi, guardoni e disturbatori

 

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La Normativa, la regolamentazione e la giurisprudenza in materia di installazione  di sistemi di videosorveglianza pubblica o privata , prevede, con la sola eccezione dell'uso a scopo d'indagine, la segnalazione  della presenza del mezzo  di ripresa, indicando i  precisi requisiti di collocazione e d'uso del girato.

 

E' ormai un dato acquisito il proliferare di videocamere posizionate nei bosco per i più diversi scopi. Alcuni necessari quali lo studio della fauna, il controllo a tutela del patrimonio, la conoscenza scientifica ; purtroppo  a fianco di questi nobili e utili impieghi , altri presentano notevoli criticità. 

 

Non sta scritto da alcuna parte che si possano piazzare mezzi di videosorveglianza, siano essi video o fotografici, senza fornire indicazione della loro presenza. 

 

Alcuni per uso venatorio  altri per passione della fotografia naturalistica , alcuni  forse per  voyeurismo, sta di fatto che  il numero in continua crescita ( stando anche ai ritrovamenti -  casuali  - dei custodi) fornisce una immagine sgradevole  ai tanti che  scelgono il bosco come luogo di quiete, di riflessione , solitudine e ascolto.

 

Senza scordare che alla violazione della normativa sulla privacy, segue anche  quella del disturbo agli animali. 

Comprensibile che l'interesse di molti  non sia rivolto agli abitanti del bosco quanto piuttosto  alla mera grafificazione di specifici interessi e che quindi le preoccupazioni o la sensibilità per quanto detto  risultini  fastidiose.

 

Sta di fatto che  le indicazioni per il posizionamento delle videotrappole sono precise e rigorose,   per evitare tra le altre cose, la contaminazioni dell'ambiente.

 

Ovvio che l'asportazione di tale strumentazione, posta  nel totale dispregio delle norme, non comporta alcuna sanzione. Se non segnalata, autorizzata e recante le motivazioni del posizionamento la strumentazione assume le caratteristiche di oggetto abbandonato.  

  

In calce  e a solo titolo di memoria , si riporta parte della ricchissima letteratura in materia di tutela del cittadino.

 

Molto verosimilmente e questo solo come deduzione dalla ricca documentazione fotografica che i social network, pubblicano, questi mezzi di ripresa posizionati nei boschi e su molte delle vie d'accesso alle alte quote devono essere moltissimi .

 

 

A chi dovrebbe spettare l'onere per un loro censimento, per una chiarificazione con i soggetti che più di altri potrebbero  dimostrare interesse diretto a questi impieghi? Perchè non chiedere un' autocertificazione e pretendere la presentazione di una mappatura  delle ubicazioni?

 

 

Voci dal sen fuggite considerato l'uso più o meno lecito che ne viene fatto e la sensibilità di quanti  giocano, con finalità anche discutibili, con la tecnologia.

 

Il bosco come l'intera montagna dovrebbero rappresentare uno degli ultimi luoghi nei quali muoversi con serenita' ritrovandosi nella quiete della natura. Un luogo di serenità e di comune godimento, senza  il rischio di dover incappare  in illegali strumenti di ripresa. C' entra la privacy, ma anche il decoro e il rispetto delle libertà individuale.

 

Pan-Eppaa

Ente Provinciale Protezione Animali e Ambiente

 


 

allegati:

Si devono fornire alle persone che possono essere riprese, indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili

 

3. ADEMPIMENTI APPLICABILI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

3.1. Informativa
Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

• deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

• deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

• può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

 

Videosorveglianza: i principali adempimenti e le sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa

: “I principali adempimenti e le sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa”, affrontato con l’articolo di Monica Belfi, Avvocato Partner ISL Consulting.


La disciplina del trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è contenuta principalmente nel Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).
Valutiamo schematicamente quali sono i principali adempimenti richiesti in materia di videosorveglianza.

Informativa: il principio da osservare con riguardo all’informativa è che tutti gli interessati devono essere informati del fatto che stanno per accedere a una zona videosorvegliata. A tal fine, Il Garante ha indicato un modello semplificato di informativa che deve essere reso visibile prima di accedere all’area oggetto delle riprese. Il Garante non specifica il numero, né il posizionamento o le dimesioni dei cartelli, ma detta alcuni principi che possono aiutare a determinare quale informativa può risultare idonea nel singolo caso specifico:


privacy


• Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da risultare chiaramente visibile. In caso di funzionamento notturno dell’impianto di videosorveglianza occorerà illuminare opportunamente il cartello-informativa.


• Nel caso in cui l’area videosorvegliata sia estesa o siano impiegate più telecamere, si dovrà valutare l’opportunità di mettere più cartelli.


• Nel caso in cui il trattamento di dati avvenga tramite sistemi di videosorveglianza direttamente collegati con le forze di polizia, il cartello dovrà indicare tale collegamento.


Il cartello ha la funzione di avvertire con immediatezza della presenta delle telecamere, ma non è sufficiente: il Garante ha previsto che il Titolare debba redigere un testo completo di informativa, che deve essere reso disponibile agli interessati con modalità agevoli e non onerose, in cui devono essere indicati gli elementi previsti dall’articolo 13 del D.Lgs n. 196/03.

…..............................................ad libitum  

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